Basilea 2: cos'è e cosa cambia per le imprese (www.assoindustria.it)
Cenni sull'importante cambiamento nei rapporti tra banche ed
imprese
"Basilea 2" è il
nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad
esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale
proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti,
valutato attraverso lo strumento del rating. In questa sezione del sito diamo
una breve, ma, ci auguriamo, esaustiva informazione sulla storia dell'accordo,
sui suoi autori e sui soggetti interessati, sugli scopi e sulle attese
conseguenze dell'accordo stesso.
I soggetti
Gli Accordi di Basilea sui requisiti
patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea,
istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più
industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato
provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comitato
opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a
Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove la
cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di
perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Il Comitato non possiede alcuna
autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le
linee guida, gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulati
nell'aspettativa che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni
operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. In questo modo il
Comitato incoraggia la convergenza verso approcci comuni e comuni standard.
Il primo Accordo di Basilea - 1988-
Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il
sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul
Capitale. E' il primo Accordo di Basilea. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi,
le autorità centrali di oltre 100 paesi. In sintesi, tale documento definiva
l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del
capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. L'accordo
del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento
può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per
una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era
giudicata troppo poco sensibile al rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi
introdotti negli anni successivi.
Basilea 2 - Il Nuovo Accordo di Basilea
Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The New Basel
Capital Accord" (si veda la sezione "documenti ufficiali"), un documento di
consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti
patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso il
confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini
quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del 2003, mentre l'attuazione
dell'accordo è prevista per la fine del 2006.
I tre pilastri di Basilea 2
Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:
1. I Requisiti
patrimoniali minimi
E' la parte del nuovo Accordo che più ci importa. E', in
sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che
richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene
conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta
nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio di
credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei
requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di
internal rating, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi
senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La
differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è
particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie
più avanzate.
2. Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle
strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di
rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare
l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore
ai requisiti minimi.
3. Disciplina del Mercato e Trasparenza
Sono previste
regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali,
sui rischi e sulla loro gestione.
Gli aspetti "critici" di Basilea 2
Sul
documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che
hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare
le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo.
Quali sono queste
conseguenze negative? Sono almeno tre:
1. La discriminazione tra banche (quelle
piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un
onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);
2. La penalizzazione del
finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating
interni;
3. Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di
rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a
ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale
conseguenza di inasprire la crisi stessa).
In questa sede non approfondiamo le
problematiche di cui a i punti 1 e 3, ma concentriamo l'attenzione sulle
problematiche riguardanti le PMI legate all'introduzione dell'accordo.
Basilea 2 e le piccole e medie imprese
Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di
capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica
inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell’investimento
divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito
al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra rating
interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò
potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese,
in particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia
(tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni
loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di
indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento. In pratica,
secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte a ridurre
il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse.
Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la
specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di
migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza
di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per
l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese. Queste misure
potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI.
Quando
comincerà tutto questo? E' già cominciato.
• Dopo una lunga fase di affinamento
sui contenuti dell'accordo, che ha consentito di migliorare, anche grazie agli
studi di impatto, la prima bozza del 2001, il Comitato di Basilea ha rilasciato
il documento definitivo nel giugno 2004;
• ora l'accordo, che, lo ricordiamo,
non ha forza di legge, deve essere recepito in legge nei singoli stati (in
Europa sarà recepito con una direttiva comunitaria che aggiorna la direttiva del
2000 sul sistema bancario;
• il nuovo accordo entrerà in vigore alla fine del
2006 per le banche che adotteranno il sistema IRB Base e l'anno successivo per
quelle che adotteranno l'approccio IRB Avanzato. Le imprese hanno dunque tre
anni per adeguarsi? Assolutamente no! I gruppi bancari che ambiscono ad
utilizzare i sistemi di internal rating (IRB) dovranno dimostrare di avere
utilizzato sistemi di rating in linea con i requisiti previsti dall'accordo per
almeno tre anni, prima di ottenere l'autorizzazione. Di fatto l’Accordo, per i
Gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare l'approccio IRB, è già entrato in
vigore, dovendo rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale,
organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati.
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